Regolamento›Titolo V
Art. 43
39 / 55Conformità dei programmi e delle iniziative alle finalità della legge
In vigore dal 29 ago 2014
Conformità dei programmi e delle iniziative alle finalità della
legge
1. Ai fini della valutazione di conformità ai criteri stabiliti dalla legge per i programmi e le iniziative di cooperazione promossi dalle organizzazioni non governative, l'organizzazione interessata deve presentare, a mezzo dei propri legali rappresentanti, apposita domanda alla Direzione generale, con allegata documentazione, da cui risultino le finalità, il luogo e le modalità di realizzazione del programma ed il relativo piano finanziario.
2. Per i programmi da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo, dalla domanda deve altresì risultare:
a) il gradimento dell'autorità locale interessata al programma, salvo nei casi di cui all', comma 3, della legge;
b) l'indicazione del personale volontario e dei cooperanti che eventualmente si prevede di impiegare;
c) le modalità di reclutamento, selezione e formazione dei volontari e dei cooperanti;
d) il trattamento economico, assistenziale, previdenziale ed assicurativo riservato al predetto personale;
e) le previsioni circa le modalità del passaggio al personale locale delle iniziative da avviare nel corso del programma; passaggio che deve essere previsto al momento stesso della prima programmazione.
3. La Direzione generale, acquisiti i pareri espressi dalla commissione e, per i programmi nei Paesi in via di sviluppo, anche dalle rappresentanze italiane competenti, trasmette la domanda al comitato direzionale.
4. La delibera assunta dal comitato direzionale ai sensi dell', comma 1, della legge viene comunicata agli interessati nonché alle rappresentanze italiane competenti.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-43