Regolamento›Titolo III
Art. 27
27 / 55Anticipazioni
In vigore dal 29 ago 2014
1. Le convenzioni e contratti per l'esecuzione delle iniziative ed interventi di cooperazione possono disporre anticipazioni nella misura più conveniente in relazione al luogo, ai tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni di servizi e delle forniture, e comunque in misura compresa tra il venti e il cinquanta per cento, a fronte di garanzie bancarie od assicurative riscuotibili a semplice richiesta dell'amministrazione.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-27