Art. 16 · Rimborsi ad amministrazioni statali
RegolamentoTitolo II

Art. 16

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Rimborsi ad amministrazioni statali

In vigore dal 29 ago 2014
1. Beni e servizi destinati ai Paesi in via di sviluppo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla legge possono anche essere forniti, in esecuzione di intese con il Ministero degli affari esteri, da altre amministrazioni statali che ne dispongano, contro il rimborso del relativo importo. Il rimborso è disposto con decreto ed è versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti. 2. Si applica l'art. 159, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-16