Regolamento›Titolo II
Art. 11
11 / 55Controparti contrattuali
In vigore dal 29 ago 2014
1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione possono essere controparti della Direzione generale nella trattativa privata ed essere invitati a partecipare alle procedure concorsuali di cui agli anche società di consulenza, consorzi di imprese ed associazioni temporanee di imprese appositamente costituite, nonché, con riserva di effettiva costituzione prima della stipula del contratto o convenzione, i promotori della costituzione di un consorzio o di una associazione temporanea.
2. L'impresa invitata individualmente dalla Direzione generale ha facoltà di presentare offerta e di trattare per sè e quale capogruppo di imprese associate o da associare.
3. Alle associazioni temporanee di imprese di cui al presente articolo si appplicano gli della legge 8 agosto 1977, n. 584.
4. Non possono essere stipulati contratti o convenzioni per persone o enti da nominarsi o per società, consorzi o associazioni da costituirsi.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-11