Art. 10 · Procedura concorsuale
RegolamentoTitolo II

Art. 10

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Procedura concorsuale

In vigore dal 29 ago 2014
1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui all' della legge e di quelli per i quali si prevede una spesa inferiore ai due miliardi di lire, quando non ricorrano le ipotesi di cui agli , o quando così disposto dal comitato direzionale ai sensi dell', la Direzione generale può invitare con appropriate forme di pubblicità, ovvero direttamente nel numero minimo di tre, persone o ditte idonee, pubbliche e private, a presentare, in base alle norme predisposte dalla Direzione generale e nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali sono disposte ad eseguirli, o le offerte per la fornitura di beni o di servizi o per l'esecuzione di opere, con l'indicazione dei prezzi e delle altre condizioni e modalità di esecuzione. 2. La Direzione generale procede alla scelta dell'offerta che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata dal direttore generale e composta come specificato dall', comma 3, la quale, seguendo i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara, si pronuncia sulla validità tecnica ed economica delle offerte e sull'idoneità tecnico-finanziaria delle ditte offerenti, nonché sulla congruità dei prezzi. 3. Preliminarmente ai lavori della commissione, la valutazione tecnica delle offerte, ove necessario in relazione alla particolare complessità, può essere affidata ad enti pubblici specializzati nel settore oggetto dell'iniziativa. 4. Alla ditta che ha presentato l'offerta ritenuta dalla commissione come la migliore la Direzione generale può chiedere ulteriori miglioramenti dell'offerta, sotto il profilo sia tecnico che economico.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-10