Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 29 mag 1988
1. L'art. 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge: a) che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente; b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge; c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. 2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'. Agli stessi allevatori è altresì vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell', se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati. 3. È altresì vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell' ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati. 4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;152#art-5