Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 mag 1988
1. L' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente: ". - 1. Le denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II - parte A - sono riservate ai prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso. 2. Nella parte B dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte A dell'allegato stesso. 3. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale".
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