Art. 41 · Modifica di norme esistenti
Testo unicoTitolo IV

Art. 41

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Modifica di norme esistenti

In vigore dal 1 gen 1989
1. Nell', quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole "a fungere da sue agenzie" sono sostituite dalle parole "a compiere operazioni valutarie e/o in cambi".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-41