Art. 27 · Coordinamento ispettivo in materia valutaria
Testo unicoTitolo II

Art. 27

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Coordinamento ispettivo in materia valutaria

In vigore dal 1 gen 1989
1. Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-27