Art. 26 · Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie
Testo unicoTitolo II

Art. 26

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Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie

In vigore dal 1 gen 1989
1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attività ispettiva in materia valutaria. 2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie. 3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-26