Art. 21 · Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche
Testo unicoCapo III

Art. 21

Abrogato30 / 45

Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche

In vigore dal 1 gen 2009
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Per le violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-21