Testo unico›Capo III
Art. 21
Abrogato30 / 45Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche
In vigore dal 1 gen 2009
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "Per le violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-21