Art. 11 · Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti
Testo unicoCapo II

Art. 11

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Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti

In vigore dal 1 gen 1989
1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonché titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalità e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura. 2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148#art-tu-11