Art. 8
RegolamentoCapo I

Art. 8

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In vigore dal 30 giu 1988
1. La domanda deve essere accompagnata da una relazione contenente ogni informazione atta a dimostrare la capacità tecnica del richiedente all'esecuzione del programma generale di esplorazione previsto, sulla base anche delle eventuali esperienze acquisite in merito a metodi e tecnologie simili a quelli da utilizzare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-8