Art. 7
RegolamentoCapo I

Art. 7

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In vigore dal 30 giu 1988
1. Il programma generale di lavoro comprende una descrizione del progetto di esplorazione dell'area richiesta, che indichi, in particolare, le varie fasi operative ed i tempi di esecuzione previsti, i metodi da utilizzare per l'esplorazione, i mezzi tecnici disponibili e le misure destinate alla protezione ed al controllo dell'ambiente marino. 2. Il programma di lavoro deve contenere l'indicazione e la descrizione delle spese stimate necessarie per attuare l'esplorazione dell'area nelle sue singole fasi. 3. Il richiedente deve fornire il complesso degli elementi in base ai quali si può ragionevolmente ritenere che l'attuazione del programma tecnico-finanziario proposto consentirà di pervenire, entro il primo periodo di vigenza del permesso, al riconoscimento di eventuali giacimenti ed alla presentazione di una domanda per l'ottenimento di un permesso di coltivazione nell'ambito dell'area del permesso di esplorazione richiesto. 4. A tal fine il richiedente deve fornire anche una descrizione generale dell'eventuale stato di avanzamento dei lavori della ricerca e di sviluppo delle tecnologie con le quali egli prevede di coltivare gli eventuali giacimenti rinvenuti nell'area oggetto della domanda e di sottoporre a trattamento metallurgico i minerali coltivati, in caso di futuro rilascio di un permesso di coltivazione. 5. Il richiedente deve inoltre indicare l'ammontare minimo di spese che egli prevede di effettuare per l'ulteriore sviluppo di tali tecnologie.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-7