Regolamento›Capo VII
Art. 61
61 / 61In vigore dal 30 giu 1988
1. I nazionali italiani di cui agli , comma 1, e 6 della legge sono tenuti a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, istanza in carta legale intesa ad ottenere la registrazione delle eventuali domande di permesso di esplorazione o di coltivazione presentate a Stati che assicurano la reciprocità, come previsto al punto b) dell' della legge.
2. L'istanza deve contenere una descrizione sintetica degli elementi fondamentali relativi al permesso richiesto e deve essere corredata dalla documentazione presentata allo Stato sotto la cui giurisdizione il permesso è stato richiesto.
3. L'istanza, completa degli allegati, è presentata al M.I.C.A. in triplice copia.
4. Copia dell'istanza deve inoltre essere trasmessa dall'interessato al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente.
5. Per quanto concerne il trattamento riservato delle informazioni trasmesse si applica l'.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-61