Regolamento›Capo VI
Art. 58
58 / 61In vigore dal 30 giu 1988
1. La richiesta di modifica o di revoca di un permesso da parte del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'ultimo comma dell' della legge, viene comunicata al permissionario dal M.I.C.A.
2. La comunicazione, in forma scritta, include l'indicazione delle motivazioni in base alle quali l'amministrazione ha intenzione di modificare o revocare il permesso e, nel caso in cui la motivazione sia in relazione ad inadempienze del permissionario, la comunicazione contiene anche l'indicazione dei termini imposti dall'amministrazione al permissionario per sanare tali inadempienze.
3. Con la comunicazione viene anche assegnato al permissionario il termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
4. Prima di procedere all'emanazione del decreto di modifica o di revoca del permesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'at. 10 della legge, viene comunque acquisito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-58