Regolamento›Capo VI
Art. 55
55 / 61In vigore dal 30 giu 1988
1. Se il permissionario non adempie agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente decreto e dal permesso, ovvero non ottempera alle prescrizioni impartitegli, le amministrazioni vigilanti diffidano gli inadempienti ad uniformarsi alle disposizioni violate, fissando all'uopo un termine per l'adempimento.
2. L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.
3. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida l'amministrazione competente può ordinare una visita di controllo e, quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone l'annotazione nello stesso atto di diffida. In caso contrario l'amministrazione comunica al permissionario i risultati del controllo, assegnandogli un termine per la presentazione di controdeduzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-55