Art. 50
RegolamentoCapo V

Art. 50

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In vigore dal 30 giu 1988
1. Ai ritrovamenti in mare di beni di interesse archeologico si applicano le norme previste dagli della legge 1 giugno 1939, n. 1098, fatti salvi gli obblighi contratti dall'Italia mediante convenzioni internazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-50