Regolamento›Capo V
Art. 46
46 / 61In vigore dal 30 giu 1988
1. Nei limiti di una ragionevole fattibilità il permissionario è tenuto a raccogliere e conservare correttamente, per tutta la durata del permesso di esplorazione, i campioni, o parti di essi, rappresentativi dei minerali estratti dal fondo marino nel corso delle attività esplorative, ovvero i dati relativi a tutte le eventuali analisi e prove eseguite su di essi.
2. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il periodo, l'ubicazione ed il metodo di prelievo.
3. Il permissionario è tenuto a fornire parti statisticamente rappresentative di tali campioni o i dati delle analisi e delle prove su di essi eseguite, al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, qualora lo richieda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-46