Art. 38
RegolamentoCapo V

Art. 38

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In vigore dal 30 giu 1988
1. Il permissionario deve prendere ogni possibile misura per proteggere l'ambiente marino da ogni effetto nocivo eventualmente risultante dalle attività che egli è autorizzato a condurre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-38