Art. 36
RegolamentoCapo V

Art. 36

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In vigore dal 30 giu 1988
1. Il permissionario è tenuto a svolgere le attività di esplorazione in programma in maniera tale che esse non interferiscano ingiustificatamente con l'esercizio delle libertà dell'alto mare previste dal diritto internazionale e che sia garantita la salvaguardia delle condotte e dei cavi sottomarini.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-36