Art. 2
RegolamentoCapo I

Art. 2

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In vigore dal 30 giu 1988
1. La domanda di permesso esclusivo di esplorazione è presentata, unitamente a tutti gli allegati, in dieci copie, di cui una in carta legale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (in seguito denominato M.I.C.A.) - Direzione generale delle miniere. 2. Copia dell'istanza e dei suoi allegati è inviata a cura dell'interessato al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-2