Art. 17
RegolamentoCapo II

Art. 17

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In vigore dal 30 giu 1988
1. La domanda di rinunzia ad un permesso di esplorazione è presentata con le modalità di cui all' dal titolare unico o dal rappresentante comune e controfirmata dagli altri eventuali contitolari. 2. La domanda deve essere corredata da un rapporto finale sull'attività svolta durante tutto l'arco della vigenza del permesso, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti, specificando con sufficiente dettaglio i motivi che hanno determinato la decisione di abbandonare l'esplorazione. 3. Il rapporto di cui al comma 2 deve inoltre contenere tutte le informazioni ed i dati disponibili sulle condizioni ambientali e sull'eventuale impatto dei lavori svolti nei confronti dell'ambiente marino. 4. La domanda deve altresì contenere l'elenco e la descrizione delle misure che il titolare rinunziatario si impegna a prendere per salvaguardare gli interessi di cui al punto a) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;200#art-r-17