Art. 1
1 / 7In vigore dal 14 mag 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 65, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri degli affari esteri, del tesoro e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. Lo scambio di insegnanti con altri Paesi è attuato secondo le modalità stabilite dagli articoli che seguono.
2. Esso deve interessare insegnamenti riferiti ad una stessa materia o a gruppi di materie appartenenti alla medesima disciplina o ad area omogenea; deve avvenire, inoltre, nel medesimo anno scolastico.
3. Gli insegnanti tra i quali è disposto lo scambio debbono avere conoscenza della lingua del rispettivo Paese ospitante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;133#art-1