Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 mag 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto l'art. 65, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri degli affari esteri, del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto: . 1. Lo scambio di insegnanti con altri Paesi è attuato secondo le modalità stabilite dagli articoli che seguono. 2. Esso deve interessare insegnamenti riferiti ad una stessa materia o a gruppi di materie appartenenti alla medesima disciplina o ad area omogenea; deve avvenire, inoltre, nel medesimo anno scolastico. 3. Gli insegnanti tra i quali è disposto lo scambio debbono avere conoscenza della lingua del rispettivo Paese ospitante.
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