Art. 1
1 / 2In vigore dal 22 apr 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, modificata dalla legge 26 marzo 1977, n. 105, e dalla legge 25 ottobre 1985, n. 591;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento generale delle lotterie nazionali, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814, e 30 dicembre 1970, n. 1443;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
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1. L'ultimo comma dell'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, è sostituito dal seguente:
"Il comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica di sfere di gomma, contraddistinte all'esterno dalle lettere dell'alfabeto e dai numeri dallo zero al nove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo. Dette urne debbono essere opacizzate, ovvero, se trasparenti, debbono avere velocità di rotazione tale da impedire, durante le operazioni di estrazione, la lettura dei numeri e delle lettere impressi sulle sfere in esse contenute, assicurando comunque la espulsione simultanea di una sfera da ciascuna urna mediante unico impulso comandato a distanza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-11;127#art-1