Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 15 giu 1989
Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie scientifiche e professionali; tecnologia meccanica e disegno tecnico; esercitazioni pratiche, esercitazioni di laboratorio e sopraluoghi aziendali; lingua e lettere italiane; storia; elementi di diritto; legislazione sociale ed agraria; lingua estera; matematica; fisica ed applicazione pratiche; scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie; agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale; economia politica, economia e statistica agraria; tecniche delle gestioni aziendali e strutture di sviluppo delle collettività agricole; tirocinio e applicazioni pratiche; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;589#art-8