Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 giu 1989
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori femminili. Esso è costituito dalla scuola professionale per le attività femminili con sezioni per: Sezioni numero -- assistente per l'infanzia (triennale)........... 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;584#art-2