Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 13 giu 1989
L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;582#art-6