Art. 3
3 / 19In vigore dal 13 giu 1989
Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-03;581#art-3