Art. 2
2 / 3In vigore dal 20 mag 1988
1. I commi terzo e quarto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, sono sostituiti dai seguenti:
"Si considerano altresì notificate le sostanze enumerate qui di seguito, allorchè sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) polimerizzati, policondensati e composti di poliaddizione, in ragione di meno del 2% di un monomero in forma legata che non è stato ancora commercializzato prima del 18 settembre 1981;
b) sostanze soggette alla ricerca ed all'analisi, qualora siano immesse sul mercato per determinarne le proprietà conformemente al presente decreto;
c) sostanze immesse sul mercato a scopi di ricerca o di analisi in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante destinate soltanto a laboratori;
d) sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante a condizione che lo stesso ne dichiari l'identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle eventuali disposizioni impartite dallo stesso Ministero.
2. Tuttavia le sostanze nella fase di ricerca-sviluppo immesse sul mercato in quantitativi limitati allo scopo perseguito dalla ricerca-sviluppo, ma superiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante presso clienti registrati e in numero limitato, beneficiano di una deroga valida per un anno, purchè il fabbricante ne dichiari la identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle disposizioni eventualmente impartite dallo stesso Ministero per tale ricerca-sviluppo; oltre tale termine le sostanze devono essere sottoposte a notifica. Il fabbricante è inoltre tenuto ad assicurare che la sostanza o il preparato in cui la sostanza è incorporata sarà manipolata esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non sarà messo a disposizione del pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-20;141#art-2