Art. 3
3 / 26In vigore dal 11 mag 1988
1. Sulle cosce fresche ottenute dalla macellazione dei suini nazionali di cui all', destinate alla preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo, escluse comunque quelle derivanti dalla macellazione di verri o scrofe, è apposto un timbro indelebile a cura del macello.
2. Tale timbro è fornito dall'organismo abilitato che esercita i controlli ritenuti necessari.
3. Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento, prescritta dalla vigente normativa, delle cosce fresche al momento dell'immissione nello stabilimento di lavorazione e constata altresì:
a) il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile;
b) l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di destinazione;
c) l'assenza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione sulle carni macellate tranne la refrigerazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-3