Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 11 mag 1988
1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza, ai sensi dell' della legge, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, munita dei seguenti documenti: a) elenco dei soci, corredato di un certificato delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all', n. 6, lettera a), della legge. Per produzione si intende la produzione globale di prosciutto veneto berico-euganeo dei soci in rapporto alla produzione totale ottenuta nella zona tipica; b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio; c) relazione dell'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza. 2. Copia della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere inviati anche al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Il consorzio, al quale sia conferito l'incarico della vigilanza, deve trasmettere ogni anno ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, una relazione illustrativa dell'attività svolta in esecuzione all'incarico.
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