Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 11 mag 1988
1. Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, secondo le fasi e le modalità indicate nel presente regolamento, deve essere almeno munito di: a) locali coperti per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine; b) cella a umidità e temperatura adeguate per le fasi di salagione, di semipressatura e di riposo; c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a quest'ultima operazione. 2. I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione e del laboratorio di confezionamento devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
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