Art. 11
11 / 26In vigore dal 11 mag 1988
1. Le registrazioni di cui all' devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco, entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui all' deve essere registrata entro le ore 24 del giorno successivo.
2. I registri e la relativa documentazione debbono essere custoditi per il periodo minimo di almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-11