Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 8 mar 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per mesi sei dalla predetta concessione; Considerato che per effetto della proroga la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 febbraio 1988; Rilevata la necessità di prorogare ulteriormente per il periodo di due mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva e di completare il procedimento di formazione della nuova convenzione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1988; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: . 1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è ulteriormente prorogata sino alla data di approvazione della nuova convenzione e comunque per non oltre due mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 14 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-09;38#art-1