Art. 34
Capo III

Art. 34

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In vigore dal 1 mar 1988 al 31 dic 2026
1. Per i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, continua ad applicarsi la disposizione dell', primo comma, dello stesso decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-34