Art. 27
Capo III

Art. 27

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In vigore dal 1 mar 1988 al 31 dic 2026
1. Per le imprese e le società il cui esercizio non coincide con l'anno solare la disposizione dell'art. 72, comma 5, del testo unico si applica con riferimento al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-27