Art. 21
Capo III

Art. 21

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In vigore dal 1 mar 1988 al 31 dic 2026
1. Le disposizioni degli , comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, che attribuiscono al contribuente la scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. 2. Con la stessa decorrenza si applicano le disposizioni dell', commi 2 e 3, del testo unico, concernenti le opzioni da esercitare ai fini della tassazione separata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-21