Capo III
Art. 20
20 / 37In vigore dal 1 mar 1988
1. Le disposizioni degli , comma 1, 110, comma 1, 113, comma 2, e 114, comma 1, del testo unico, che subordinano la deducibilità degli oneri alla condizione che la relativa documentazione sia allegata alla dichiarazione dei redditi, si applicano a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, intendendosi come tale, anche nei successivi articoli del presente decreto, il primo periodo d'imposta avente inizio dopo la detta data.
2. Le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per metà del loro ammontare dal reddito complessivo, a norma dell' del testo unico, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte.
Nella stessa misura e nello stesso periodo d'imposta si deducono, ai fini dell'imposta sul reddito per le persone giuridiche, le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle società dovute per i detti anni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42#art-20