Art. 9
9 / 14Statuto
In vigore dal 12 feb 1989
1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del Consorzio provvederà alla approvazione del nuovo Statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo Statuto dovrà essere depositato presso il Servizio Centrale di riscossione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente:" l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici", e si intenderà approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni.
2. Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere adottate dal medesimo organo, con la medesima maggioranza e si intenderanno approvate trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni dal loro deposito presso il Servizio Centrale di riscossione.
3. Nello Statuto del Consorzio potranno essere individuati fini istituzionali ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti all'espletamento della concessione, purchè non con questi ultimi compatibili.
Note all'articolo
- Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazione dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;44#art-9