Art. 7 · Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione

Art. 7

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Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione

In vigore dal 1 mar 1988
1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all', il Ministero delle finanze può, per il recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico al concessionario operante territorialmente viciniore. 2. La somma dovuta dal concessionario moroso è aumentata del compenso percentuale spettante al concessionario incaricato della riscossione coattiva nonché gli interessi di mora a favore del consorzio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;44#art-7