Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 12 ago 1989
Gli istitutori e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza dell'istitutore incaricato della vigilanza generale del convitto. Per l'assolvimento delle mansioni spettantigli, all'istitutore con funzioni di coordinatore della vigilanza può essere concesso alloggio gratuito nell'istituto per sè e la propria famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;596#art-21