Art. 48 · Correzioni dei registri contabili
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento VenetoTitolo IV

Art. 48

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Correzioni dei registri contabili

In vigore dal 4 set 1988
Nei registri contabili sono vietate le cancellature, le raschiature, le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-48