Art. 27 · Esercizio provvisorio
Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento VenetoTitolo IV

Art. 27

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Esercizio provvisorio

In vigore dal 4 set 1988
Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili, entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-27