Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo I
Art. 2
2 / 54Finalità
In vigore dal 4 set 1988
Nell'ambito di quanto stabilito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419, l'istituto svolge i seguenti compiti:
1) raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica, anche al fine di promuovere una ampia e precisa conoscenza dei risultati delle più qualificate iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;
2) conduce studi e ricerche in campo educativo con specifiche finalità pedagogico-didattiche;
3) promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;
4) organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
5) dà parere al Ministero della pubblica istruzione in vista del riconosciemto del carattere di scuola sperimentale plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione;
6) fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse dagli enti locali del Veneto.
L'istituto inoltre può attendere a specifihe finalità connesse con le esigenze del Veneto e può collaborare ad iniziative dell'Ente Regione, nonché ad attività di ricerca a carattere nazionale e internazionale.
Per l'attuazione dei propri compiti l'Istituto si avvale, in via prioritaria della collaborazione di cattedre e di istituti universitari del Veneto o di altre regioni, con i quali stabilisce rapporti mediante apposite convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-2