Allegato Statuto Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Veneto›Titolo II
Art. 12
12 / 54Adunanze e deliberazioni del consiglo direttivo
In vigore dal 4 set 1988
Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi su convocazione del presidente mediante preavviso di almeno 5 giorni e in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo .
Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimennto di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio.
La riunione del consiglio direttivo è valida quanto è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazini si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse.
Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, l'autorizzazione alla stipula di contratti e convenzioni, l'approvazione del regolamento interno, la nomina dei responsabili delle sezioni e dei servizi, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo.
Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, può autorizzare la presenza temporanea di persone e rappresentanti di enti e istituzioni, chiamati a esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione.
Il segretario partecipa ai lavori del consiglio direttivo, senza diritto di voto, e cura la stesura dei relativi verbali.
Il consigliere che non partecipa senza valida giustificazine alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute ordinarie o straordinarie consecutive può essere proposto con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione. Salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerlo in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;359#art-asi-12