Art. 6
6 / 14In vigore dal 25 mar 1988
1. L'art. 33, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81, è sostituito dal seguente:
"Variazione del corrispettivo di gestione dei magazzini vendita. - 1. Il corrispettivo di gestione è adeguato al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno, nella misura pari al 95 per cento della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, riferita al semestre precedente, determinato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Durante il corso della gestione dei magazzini vendita il corrispettivo stabilito può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione, quando si sia verificata una diminuzione o un aumento del 12 per cento della quantità di generi venduti rispetto alle quantità prese a base per la determinazione del corrispettivo in vigore.
3. La revisione del corrispettivo di gestione è operata da apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, ed è composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un rappresentante dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore al sesto livello.
4. Il gestore del magazzino, tramite il competente ispettorato compartimentale, dovrà inviare l'istanza di revisione alla direzione generale, la quale, se accerta la sussistenza delle condizioni per procedere alla revisione, la sottopone alla commissione centrale, mentre in caso contrario la respinge direttamente con motivata decisione da notificare alla parte.
5. La commissione centrale investita della revisione determina il nuovo corrispettivo di gestione che avrà decorrenza dal 1 del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore ovvero, in caso di revisione di ufficio, di notifica della relativa decisione della direzione generale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63#art-6