Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 mar 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanità;
EMANA il seguente decreto:
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo sussidiario concernente la modifica dell'art. 4 dell'accordo allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'U.R.S.S. sulla collaborazione nel campo della veterinaria conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, nonché l'adozione del nuovo certificato sanitario per l'importazione di cavalli da macello o da ingrasso e da allevamento, con tre allegati, firmato a Mosca il 5 luglio 1986.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-13;75#art-1