Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 28 apr 1988
La fase del tirocinio "mirato" si articola nel modo seguente: a) due mesi di lavoro presso ufficio dello stesso tipo di quello a cui l'uditore è stato assegnato ovvero (su richiesta dell'interessato) presso l'ufficio di assegnazione quando sia possibile svolgervi il tirocinio "mirato"; b) giorni quindici di studio, ricerche, attività pratiche, ecc. (vedi ) nel settore di specifica pertinenza dell'ufficio al quale l'uditore è stato assegnato; c) due mesi e giorni quindici di lavoro come sub 7/ a.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-7