Art. 21
21 / 25In vigore dal 28 apr 1988
Ad ogni uditore giudiziario, anche dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, saranno inviati a cura del Consiglio superiore della magistratura dossiers sulle materie di base di particolare interesse o rilievo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-21